Art. 4.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono ammessi allo svolgimento dell'attività di medico specialista senologo i soggetti laureati in medicina e chirurgia in possesso della specialità in chirurgia generale o specialità equipollenti che per almeno cinque anni hanno svolto attività documentata ovvero hanno seguito corsi di aggiornamento o di formazione nel settore riconosciuti ai sensi del comma 2.
      2. Su domanda degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione delle scuole di specializzazione in senologia, ai fini dell'equipollenza al diploma di specializzazione conseguito ai sensi dell'articolo 2.
      3. Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e dell'esperienza professionali dei medici chirurghi di cui al comma 1 e determina, qualora necessaria, la durata della formazione complementare

 

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e i settori su cui questa verte, informandone l'interessato. La decisione sull'equipollenza prevista dal comma 2 è adottata entro quattro mesi dalla data di presentazione da parte dell'interessato della domanda di cui al medesimo comma 2, corredata da tutti i documenti giustificativi.
      4. Le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri utilizzati ai fini dell'equipollenza sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.